IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Scarichi nelle acque portuali 1. Fino alla realizzazione delle condotte di scarico che consentano il rispetto delle distanze e delle profondita' stabilite in applicazione dell'articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 1 settembre 1982 n. 38, per i punti di scarico dei depuratori delle acque reflue urbane, la Provincia di Genova, su richeista del Comune di Genova, puo' autorizzare gli scarichi nelle acque portuali dei depuratori siti in Darsena ed in Sestri Ponente, purche' gli stessi rispettino i limiti di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e purche' non siano di ostacolo o di limite alla manovra e alla operativita' dei natanti e dei veicoli terrestri di interscambio.