IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Scarichi nelle acque portuali
 
   1.  Fino  alla  realizzazione  delle  condotte  di   scarico   che
consentano  il  rispetto delle distanze e delle profondita' stabilite
in applicazione dell'articolo 9, commi 3 e 4 della legge regionale 1›
settembre 1982 n. 38, per i punti di  scarico  dei  depuratori  delle
acque  reflue urbane, la Provincia di Genova, su richeista del Comune
di Genova, puo' autorizzare gli scarichi  nelle  acque  portuali  dei
depuratori  siti  in Darsena ed in Sestri Ponente, purche' gli stessi
rispettino i limiti di cui alla tabella  A  allegata  alla  legge  10
maggio  1976  n.  319  e  successive  modificazioni ed integrazioni e
purche' non siano di  ostacolo  o  di  limite  alla  manovra  e  alla
operativita' dei natanti e dei veicoli terrestri di interscambio.